Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per la concessione di sussidi per la riparazione di danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei Comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per provvedere alla concessione di sussidi a termini degli articoli 3 e 5 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, in conseguenza dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943, nei Comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.
Art. 2.
Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla, copertura dell'onere derivante dalla, presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggior entrate di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - TUPINI SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI