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Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.

Art. 1.


Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditori alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad applicare, fino al 30 giugno 1950, le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.