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Ricostituzione dei comuni di Braone, Losine e Niardo (Brescia).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


I comuni di Braone, Losine e Niardo, aggregati a quello di Breno con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2254, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente nell'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.


Gli organici del comune di Breno e dei ricostituiti comuni di Braone, Losine e Niardo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Breno che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquamento medesimo.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI