Modificazioni alle disposizioni dell'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle stesse gestioni.
Il Consiglio elegge un presidente temporaneo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI