Modificazioni e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato.
Art. 1.
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, numero 103, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70.