Assegnazione di un contributo straordinario per l'anno 1948 alla Valle d'Aosta.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In attesa che venga attribuita la quota dei tributi erariali a favore della "Valle d'Aosta", ai sensi dell'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' autorizzata la assegnazione, a favore della stessa, di un contributo statale straordinario di 585 milioni per l'anno 1948, comprensivo del fabbisogno per la integrazione dei bilanci, per il medesimo anno, dei Comuni e degli Enti comunali di assistenza inclusi nella circoscrizione nella Regione autonoma.
Art. 2.
II Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, la suddetta somma nello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1948-1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI