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Conferimento del grado di capitano ai maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



I maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica conseguono l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per avere diritto allo stipendio massimo di tenente.
Restano ferme le norme vigenti in materia di trattamento economico e di collocamento a riposo dei suddetti maestri direttori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI