Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.
Articolo unico.
E' estesa dal 1 gennaio 1940 fino al 31 dicembre 1950 l'efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1385, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.
E' altresi' estesa dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.