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Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154, e successive modificazioni.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI