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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione dei nominativi di origine e la salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo e scambi di Note relativi alla protezione dei nominativi di origine e alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.