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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprieta' industriale e del relativo scambio di Note conclusi a Roma il 29 maggio 1948.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l' Accordo in materia di proprieta' industriale e relativo scambio di Note conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.