Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le tabelle organiche del personale dei Consigli provinciali dell'economia, trasformati in Camere di commercio, industria ed agricoltura ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sono valide ed efficaci secondo i rispettivi decreti di approvazione o di modificazione emanati dall'ex Ministro per le corporazioni o dall'ex Ministro per l'industria, commercio e lavoro, o dal Ministro per l'industria e commercio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
I provvedimenti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e successive modificazioni, che non furono emanati o validamente emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati con effetto dalla data dalla quale, ai termini delle disposizioni regolatrici della materia, avrebbero avuto efficacia qualora la relativa emanazione fosse tempestivamente o validamente intervenuta.
La composizione della Commissione di inquadramento e di sistemazione e' deliberata dalla Giunta camerale, che provvede alla nomina dei membri della Commissione medesima.
Art. 3.
Il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concernente il conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, e' ratificato agli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, sostituendo nell'art. 2 le parole "del comma" con "dell'articolo", e nell'art. 3 le parole "nell'articolo precedente" con "negli articoli precedenti".
La sostituzione di cui al comma precedente ha effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588.
Art. 4.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - LOMBARDO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI