Indennita' di studio e di carica ai provveditori agli studi.
Art. 1.
Le indennita' di studio e di carica di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, sono corrisposte anche ai provveditori agli studi, nella misura di cui al successivo articolo e con decorrenza dal 1 aprile 1949.