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Miglioramenti alle misure di alcune competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 1.


Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente legge.