Deroga all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario.
Articolo unico.
Ai concorsi banditi da parte del Ministro per la grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purche' abbiano a suo tempo presentato domanda documentata di partecipare al concorso bandito con decreto Ministeriale 22 ottobre 1941 o non abbiano potuto presentarla per essersi trovati nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, art. 1.