Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia.
Articolo unico.
L'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641, e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949".