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Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, circa la pubblicita' su carte valori postali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946 n. 622, e' sostituito dai due comma seguenti:
"E' riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicita' sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione.
Il divieto di pubblicita' previsto dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso, degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI