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Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della Lotteria Italia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, e' aggiunto il seguente comma:
"Limitatamente alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento spettante all'Erario dello Stato, e' attribuita ai seguenti enti e nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1) Azienda di soggiorno di Merano . . . . . . . . . . . L. 25.000.000 2) Ente "Fiera del vino" di Lecce. . . . . . . . . . . . L. 4.227.391 3) Ente "Villaggio del fanciullo"
di Gallipoli (Lecce) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000".

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo n quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI