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Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia (ora I.N.P.S.) e della Societa' "Dante Alighieri"; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il rimborso delle obbligazioni, non ancora estratte, di cui al prestito-lotteria, concesso con la legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidita' degli operai - ora Istituto nazionale della previdenza sociale - e della Societa' "Dante Alighieri", che doveva aver termine il 31 dicembre 1954, e' anticipato alla prima scadenza semestrale dopo la pubblicazione della presente legge.
Le obbligazioni senza premio e quelle con premio, secondo gli importi fissati nel piano di ammortamento, approvato col regio decreto 5 gennaio 1905, saranno determinate mediante estrazione, da effettuarsi alla scadenza anticipata come sopra.

Art. 2.


Le obbligazioni che saranno estratte dopo la entrata in vigore della presente legge, si prescrivono in cinque anni, a decorrere dal giorno dell'estrazione.
Nello stesso termine si prescrivono le obbligazioni estratte e non rimborsate prima dell'entrata in vigore della presente legge purche' non rimanga a decorrere un termine minore per il compimento della ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 Codice civile.
Nulla e' innovato quanto alla prescrizione quinquennale dei premi.

Art. 3.


La Cassa depositi e prestiti terra' una gestione separata dell'importo delle obbligazioni e dei premi caduti in prescrizione.
L'apposito conto corrente fruttera' l'annuo interesse del quattro per cento.
La Cassa depositi e prestiti, se necessario, stornera' dal predetto conto corrente a quello relativo alla gestione del prestito di cui all'art. 5 del regio decreto 5 gennaio 1905, le somme occorrenti per far fronte agli oneri di anticipato riscatto stabilito dall'art. 1 della presente legge.
La Banca d'Italia e' autorizzata a vendere i titoli ricevuti in deposito in sede di liquidazione del Consorzio di garanzia per il collocamento delle obbligazioni incamerandone il ricavato sino alla concorrenza delle spese sostenute per le operazioni di estrazione e di rimborso delle obbligazioni. L'eventuale eccedenza sara' rimessa alla Cassa depositi e prestiti che l'accreditera' nel conto corrente suddetto.
Semestralmente la Banca d'Italia, oltre al conto di cui al primo comma dell'art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1905, presentera' la dimostrazione delle spese sostenute che saranno rimborsate dalla Cassa, depositi e prestiti prelevando i fondi dal conto corrente di cui al primo comma.

Art. 4.


Maturatosi il periodo di prescrizione per il ritiro dei premi e per il rimborso delle obbligazioni e reintegrata la Banca d'Italia di ogni spesa sostenuta, la Cassa depositi e prestiti determinera' la rimanenza attiva della gestione del prestito, la quale verra' ripartita fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Societa' "Dante Alighieri" nella misura rispettiva di sette decimi e di tre decimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI