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Ripristino al 70° anno di eta' del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari.

Art. 1.


I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di eta', sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennita' a termini di legge.