Aumento del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina militare, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 luglio 1948, e' elevato a L. 800.000 il limite di spesa annuo previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, aumentato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 572, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.
Alla relativa maggiore spesa si fari fronte con i fondi stanziati al capitolo 99 dello stato di previsione del Ministero dalla difesa per l'esercizio 1948-49 ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1949
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI