N NORME. red.it

Modificazioni al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.


L'ultimo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Il colonnello che abbia almeno tre anni di anzianita' di grado puo', a domanda, essere collocato nella riserva con il trattamento previsto per gli ufficiali collocati in tale posizione in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito".

Art. 3.


Dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente:
"Art. 23-bis. - L'ufficiale di complemento che abbia conseguito la nomina a sottotenente ai sensi degli articoli 27 lettere c) e d) e 36 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e quello della riserva proveniente dagli ufficiali di complemento di cui sopra, e transitato nella riserva per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla data di pubblicazione della legge 9 maggio 1940, n. 369, possono essere promossi - anche se l'avanzamento debba conferirsi ai sensi dell'art. 87 della, legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni - solo quando siano stati promossi nel servizio permanente, i pari grado di uguale anzianita' a carriera normale ed a carriera limitata della rispettiva arma, corpo o servizio.
L'ufficiale della riserva, proveniente dagli ufficiali in servizio permanente con carriera limitata al grado di capitano, puo' essere promosso solo quando siano stati promossi - nel servizio permanente - i pari grado di uguale anzianita' a carriera normale ed a carriera limitata che lo precedevano nel ruolo del servizio stesso".

Art. 4.


La lettera a) dell'art. 26 e' sostituita dalla seguente:
"a) le promozioni hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla, classifica di cui all'art. 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli.
La valutazione, ai fini dell'avanzamento, per i capitani ed i maggiori si effettua mediante giudizio delle autorita' giudicatrici e, per i tenenti colonnelli, mediante giudizio di dette autorita', della Commissione centrale di avanzamento e del Ministro".

Art. 5.


Il primo comma dell'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"Dopo l'art. 97 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e' aggiunto il seguente:
"Art. 97-bis. - L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio o per lesioni dovute ad esiti di congelamento e determinatesi in zone di operazioni a diretto contatto col nemico, puo' - anche se in aspettativa per infermita' dipendenti da causa di servizio - conseguire la promozione sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti e senza che siano richiesti i periodi di comando di cui all'art. 32.
Parimenti non si richiedono i detti periodi di comando per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, il quale posteriormente al riacquisto della> idoneita' fisica, sia
raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere i periodi di comando medesimi".

Art. 6.


Il primo comma dell'art. 29 e' sostituito dal seguente:
"L'art. 98 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite o lesioni (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente) o malattie, riportate in servizio e per causa di servizio o aggravate per servizio di guerra o attinenti alla guerra, puo' conseguire la promozione - anche se non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'art. 32 - quando, riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Il detto periodo di comando non e', altresi', richiesto per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, che - posteriormente al riacquisto della idoneita' fisica - sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere il periodo di comando medesimo".

Art. 7.


L'ultimo comma dell'art. 40 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico e' considerato come proveniente dal ruolo della rispettiva arma o servizio in servizio permanente di cui all'art. 5".

Art. 8.


Le aggiunte e varianti contenute nei precedenti articoli relativi all'art. 23-bis hanno effetto dal 1 gennaio 1940, quelle relative agli articoli 28 e 29 hanno effetto dall'11 giugno 1940, e quelle relative agli articoli 11, 26 e 40 hanno effetto dal 1 gennaio 1942.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1949
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI