Soppressione del Consiglio nazionale delle accademie e ricostituzione dell'Unione accademica nazionale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Consiglio nazionale delle accademie istituito con la legge 21 giugno 1938, n. 1031, e' soppresso.
Art. 2.
E' ricostituita l'Unione accademica nazionale con lo scopo di offrire la collaborazione nazionale - anche attraverso un coordinamento di varie attivita' accademiche - alle ricerche e pubblicazioni promosse dalla Unione accademica internazionale, nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali, in conformita' agli statuti di detta Unione accademica internazionale.
L'Unione accademica nazionale ha personalita' giuridica, di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 3.
L'Unione accademica nazionale e' composta dei rappresentanti delle Accademie nazionali aderenti alla Unione accademica internazionale.
Possono entrare a far parte dell'U.A.N. le altre Accademie nazionali quando possano partecipare attivamente a qualcuna delle ricerche e pubblicazioni di cui all'art. 2.
Art. 4.
L'Unione accademica nazionale formulera' il proprio statuto, che sara' approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.
Art. 5.
Il patrimonio, del Consiglio nazionale delle accademie esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e' devoluto alla Unione accademica nazionale, alla quale e' devoluto altresi' il contributo di L. 1.000.000 stabilito a carico dello Stato con il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, a favore del Consiglio nazionale delle accademie.
Art. 6.
E' abrogata, ogni disposizione non compatibile con quelle contenute nella presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1949
EINAUDI DE GASPERI - GONELLA PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI