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Ratifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia ed il Belgio, il 30 aprile 1948.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia ed il Belgio, il 30 aprile 1948.