Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1949, n. 946 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge 5 giugno 1949, n. 338, per il versamento al Fondo l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma, del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 19 gennaio 1950.
La L. 22 dicembre 1949, n. 946 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge 5 giugno 1949, n. 338, per il versamento al Fondo l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma, del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 19 gennaio 1950.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - VANONI - GRASSI - PELLA - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI