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((Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945)).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Oltre che nei casi indicati negli articoli 58 e 60 del Codice civile, puo' essere dichiarata la morte presunta, quando taluno 6 scomparso in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, senza che si abbiano piu' notizie di lui e sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del Trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.
La sentenza dichiarativa della morte presunta determina, il giorno e possibilmente l'ora a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non posta determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alle ore 24 del giorno indicato.

Art. 2.


Quando trattasi di militari dispersi durante la guerra 1940-45, se il ricorso iniziato e' stato corredato della dichiarazione di irreperibilita' del militare, rilasciata dalla competente autorita', e sempre che nello stesso caso non siano state presentate opposizioni ai sensi dell'articolo 727 del Codice di procedura civile, il giudice istruttore ha facolta' di non eseguire la procedura istruttoria di cui all'art. 728 del Codice predetto.

Art. 3.


Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-1945, sono esenti da ogni spesa nonche' da tasse ed imposte indirette sugli affari.
I diritti spettanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali giudiziari sono ridotti a meta'.

Art. 4.


La Gazzetta Ufficiale della, Repubblica ed il Foglio annunzi legali della provincia ove risiede l'autorita' giudiziaria competente per territorio, sono obbligati ad eseguire le inserzioni relative ai procedimenti sopra indicati per estratto, senza spesa ed immediatamente dopo la richiesta: tali inserzioni potranno anche essere disposte per elenco mensile per ogni tribunale a cura degli uffici di cancelleria, e cio' in deroga alle prescrizioni dell'art. 728 del Codice di procedura civile in ordine alle pubblicazioni su giornali. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 12 agosto 1962, n. 1332 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persona scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, deve essere interpretato nel senso che la deroga alle prescrizioni del Codice di procedura civile in ordine alla pubblicazione sui giornali si applica sia alla pubblicazione della domanda sia alla pubblicazione della sentenza per dichiarazione di morte presunta."

Art. 5.


Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla meta' di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle successive modificazioni.
Agli effetti della liquidazione degli onorari, i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato.
Non sono ammessi onorari di avvocato.
I diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari sono ridotti alla meta'.

Art. 6.


Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante puo' essere ammessa al, beneficio del gratuito patrocinio con decreto del presidente del tribunale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1949
EINAUDI DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI