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Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 1.


Al personale non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' esteso il trattamento giuridico ed economico stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in quanto applicabili, dalle altre norme eventualmente piu' favorevoli relative al personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, salvo quanto e' disposto nella presente legge.
Al predetto personale telefonico non di ruolo sono attribuite le qualifiche di ingegnere avventizio, impiegato avventizio, telefonista avventizio, meccanico avventizio e commesso avventizio, in relazione alle mansioni e al titolo di studio.