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Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilita' delle sentenze dei conciliatori

Art. 1.


Il limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a lire 10.000.
Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore e' elevato a lire 100.000.
Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'art. 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.
I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima della entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.