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Ammissione dell'Italia all'Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.).

Art. 1.


Il Governo della Repubblica e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per accettare la convenzione sottoscritta a Washington il 15 dicembre 1946, che ha costituito la Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.0.) ed a darvi piena ed intera esecuzione.