N NORME. red.it

Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa orientale italiana in conseguenza della guerra.

Art. 1.


Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n. 880, modificate dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334, cessano di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.