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Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

Art. 1.



La lettera, d) dell'art. 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e' modificata come segue:
"d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatrino in conseguenza di situazioni, determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra".
L'ultimo comma dell'art. 11 di detto decreto e' modificato come segue:
"Per i profughi gia' ricoverati che, alla, data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovra' cessare il 30 giugno 1949".