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Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 1.


Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950.