Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere, nei comuni delle Puglie danneggiati dal terremoto 18-23 agosto 1948, che saranno determinati con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:
a) all'esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizioni e sgombero;
b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;
c) alla riparazione di case di abitazione di proprieta' privata, con le modalita' indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
d) alla concessione di sussidio per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali nonche' di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649.
Art. 2.
I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, indicati nella lettera d) del precedente art. 1 sono concessi dal Provveditorato regionale delle opere pubbliche di Bari nella misura del 50% della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.
I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.
Le domande di concessione; corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare o da ricostruire devono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
Per i lavori da eseguire a norma della presente legge e per tutti gli atti e contratti relativi ai lavori stessi si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
Art. 4.
L'onere derivante dalla applicazione della presente legge fara' carico sui fondi stabiliti dalle note di variazioni delle entrate (3° provvedimento) del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, la relativa variazione.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1949
EINAUDI DE GASPERI TUPINI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI