Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente edilizio di Reggio Calabria un mutuo di lire trenta milioni per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passivita' ed al normale andamento della gestione.
Art. 2.
L'ammortamento del mutuo, decorrente dal 1 gennaio successivo alla sua erogazione, avverra' in trenta annualita' costanti posticipate, comprensive dell'interesse del 5,80 per cento.
Art. 3.
Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.
Ove l'Ente edilizio di Reggio Calabria non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore dara' comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1888, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.
In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sara' iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o piu' stabili di proprieta' dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, che offrano adeguata garanzia.
Art. 4.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno 1947, l'Ente edilizio di Reggio Calabria e' esonerato dall'obbligo dell'accantonamento del 20 per cento dei fitti riscossi, di cui all'art. 28 del regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1949
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI