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Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436, relative agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.

Art. 2.


E' autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1949
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI