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Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Art. 1.


Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni:
a) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;
b) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, gia' prorogato fino al 31 dicembre 1948 dal decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1593;
c) l'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, gia' prorogato dallo stesso decreto legislativo 23 dicembre 1947;
d) l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, limitatamente ai soli effetti giuridici.