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Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il diritto agli assegni familiari previsto per la moglie dall'art. 3 della legge 6 agosto 1910, n. 1278, e' subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzioni complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue.
Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al sessantesimo giorno della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1949
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI