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Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani e assimilati, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, gia' prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 24 febbraio 1947, n. 61, e con decreto legislativo 23 marzo 1945, n. 418, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.
Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal giorno 23 agosto 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1949
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANOMI - PELLA - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI