Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 1.
Le ammende disciplinari applicabili al personale, anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200.