Disposizioni in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria ed Abruzzi.
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-1949, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni e piene dell'estate 1948 nel Piemonte, nella Liguria e negli Abruzzi, alle necessita' piu' urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.