Autorizzazione della spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche a sollievo della disoccupazione operaia.
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
La suddetta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949.