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Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 - e comunque non oltre il compimento del 75° anno di eta' - entro i limiti dei posti disponibili i magistrati di grado non superiore al 5° e, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3°.
Tale facolta' si riferisce ai magistrati gia' mantenuti in funzione o richiamati a norma dell'art. 1, comma primo e secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594, nonche' a quelli che compiranno i limiti di eta' dopo il 31 dicembre 1948.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 75° anno di eta', in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3° precedentemente collocati a riposo.

Art. 2.


I magistrati, mantenuti in funzione a norma del precedente art. 1, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai piu' anziani in dipendenza di altrettanto promozioni conferite nello stesso grado.

Art. 3.


Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 70° anno di eta', i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie gia' mantenuti il servizio fino al 31 dicembre 1948 e quelli che, dopo il 31 dicembre 1948, raggiungono i limiti di eta' e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.

Art. 4.


I funzionari di cancelleria e segreteria mantenuti in funzione a norma del precedente art. 3, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai piu' anziani, in dipendenza di altrettante promozioni conferite nel corrispondente grado.

Art. 5.


La posizione giuridica ed economica dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari mantenuti in funzione, continua ad essere regolata, ad ogni effetto, dalle disposizioni della legge 28 gennaio 1943, n. 33, e del decreto legislativo 9 luglio 1944, n. 320.

Art. 6.


I magistrati, cancellieri e segretari giudiziari mantenuti in funzione non possono partecipare a concorsi ed a scrutini.

Art. 7.


La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1948
EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI