Proroga delle disposizioni in materia di locazione e di sublocazione di immobili urbani.
Art. 1.
La data del 30 settembre 1948, indicata dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, per la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1948.
Sino a tale data e' prorogata anche la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione.