Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza.
Art. 1.
Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche se privilegiate - e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, e delle Amministrazioni indicate nell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651, a favore degli impiegati civili, del militari, del salariati e delle loro famiglie, e' concesso un aumento provvisorio di:
L. 2000 mensili, se trattasi di pensioni o assegni diretti;
L. 1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita'.
Il predetto aumento provvisorio e' concesso anche ai pensionati contemplati nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.
Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni richiamate nel precedente primo comma ed in parte a carico di altri enti si applica la norma contenuta nell'art. 3 primo comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.