Aumento dell'indennita' di caropane a favore degli assistiti.
Art. 1.
A decorrere dal 1 agosto 1948, la misura dell'indennita' di caropane, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704, e' elevata a L. 616 mensili.