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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1948-1949.

Articolo unico.



Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1948, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1948-49, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, presentati alla Camera, dei deputati.