Norme per l'elezione della Camera dei deputati.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1.
Per l'elezione della Camera dei deputati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono costituiti dai seguenti:
"Il numero dei deputati e' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.
I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge".
Art. 3.
Gli articoli 4, 5, 6 e 12 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della legge i ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.
Art. 4.
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' entro il giorni delle elezioni.
Non sono eleggibili per cinque anni dall'entrata in vigore della, Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:
1) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali;
2) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;
3) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;
4) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti;
5) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti al servizi religiosi, militari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria alla G.I.L., alla D. I. C. A. T. e Da. cos., nonche' alle milizie forestale, stradale e portuale;
6) chiunque abbia, ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;
7) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo Repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo Repubblica sociale;
8) i presidi delle province e i podesta' dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podesta' nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;
9) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato dall'8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;
10) gli Impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al 70 dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;
11) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra, parte in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;
12) gli appartenenti all'O. V. R. A.;
13) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste;
14) i commissari prefettizi preposti ai Comuni con piu' di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi;
15) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista.
Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita' coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi nell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e coloro i quali prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto una pronunzia di proscioglimento da parte della speciale Commissione per le sanzioni elettorali, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149.
Sono, altresi', eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita' per le cause di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 coloro i quali, avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925, abbiano poi fatto parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente".
Art. 5.
L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
"Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle deputazioni provinciali;
c) i sindaci dei capoluoghi di provincia;
d) il capo e vice-capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;
g) i magistrati, salvo che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura;
h) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilita' stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine e' stabilito, per la prima legislatura, al giorno precedente l'accettazione della candidatura".
Art. 6.
Nell'art. 10 sono soppresse le parole: "eccettuati quelli che non provengono dal ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri".
Art. 7.
L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Non sono eleggibili:
1) coloro che in proprio o in qualita' di rappresentanti legali di societa' o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazione amministrative di notevole entita' economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione e' sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societa' e imprese volte al profitto di privati e sussidiati dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, societa' e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
Dalla ineleggibilita' sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri di prefettura".
Art. 8.
Il primo comma dell'art. 13 e' sostituito dai seguenti:
"I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della, Costituzione".
Art. 9.
Il primo comma dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assistera' la lista per il collegio unico nazionale".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Nessuno puo' essere candidato nel Collegio unico nazionale se non e' candidato in un collegio circoscrizionale".
Art. 10.
Al primo comma dell'art. 24, le parole: "con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B, allegata al presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C e D, allegate alla presente legge".
Art. 11.
L'ultimo comma dell'art. 27 modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1046, n. 219, e' sostituito dal seguente:
"Al presidente dell'ufficio elettorate e' corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 50 dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.
Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito".
Art. 12.
Il primo e l'ultimo comma dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti:
"Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se gia' designati, procede della nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi sempre i candidati.
Qualora la nomina non sia fatta l'unanimita', ciascun membro della Commissione votera' per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti sara' proclamato eletto l'anziano di eta'".
"A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari il grado 70 del ruoli dell'Amministrazione dello Stato di funzionari statali di grado superiore al 70 spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito".
Art. 13.
Il penultimo comma dell'art. 29 e' sostituito dal seguente:
"Al segretario e' corrisposto dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorari - giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 70 dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato).
Art. 14.
L'art. 40 e' sostituito dal seguente:
"Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonche' gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altro Comune i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma, precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista, della sezione e di essi e' presa nota nel verbale".
Art. 15.
La prima parte del terzo comma dell'art. 41, dalle parole: "Nei comuni" alle parole: "edifici militari", e' soppressa.
Art. 16.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:
"I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da, altro impedimento di analoga gravita esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.
Nessun elettore potra' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale sara' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assoluto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con appositi interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale".
Art. 17.
Le prima parte del secondo comma dell'art. 44 e' sostituita dalla seguente:
"L'elettore deve recasi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita un segno su contrassegno corrispondente alla lista, da, lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene".
Art. 18.
La seconda, parte del secondo comma dell'art. 45 e' sostituita dalla seguente:
"Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere fino a 15; di quattro, da 16 in poi"
Art. 19.
L'art. 48 e' sostituito dal seguente:
"La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue.
Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".
Art. 20.
Al sesto comma dell'art. 56 le parole: "e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato" sono sostituite dalle seguenti: "e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato".
All'ottavo comma le parole: "l'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco" sono sostituite dalle seguenti: a l'estratto e' trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco".
Art. 21.
Al quarto comma dell'art. 57, alle parole: "piu' uno" e "piu' due" sono sostituite sempre le altre: "piu' tre".
Art. 22.
Al primo comma dell'art. 62, prima parte, dopo le parole: "collegate con quelle del collegio unico nazionale", sono aggiunte le altre: "che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente".
Art. 23.
All'art. 64 e' aggiunto il seguente comma:
"Se il caso di sostituzione si verifichi nella lista nazionale e il candidato subentrante sia gia' deputato nella lista circoscrizionale avente lo stesso contrassegno, si applichera' il capoverso dell'art. 63".
Art. 24.
Dopo l'art. 64, e' aggiunto il seguente:
"Art. 64-bis. - E' riservata alla Camera del deputati la facolta' di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri".
Art. 25.
Dopo l'art. 65, e' aggiunto il seguente:
"Art. 65-bis. - Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonche' i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico pottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, seno, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore.
I magistrati in aspettativa ai sensi della lettera g) dell'art. 9 conservano il trattamento di cui godevano".
Art. 26.
Dopo l'art. 84, e' aggiunto il seguente:
"Art. 84-bis. - Le norme che stabilissero, nella legge elettorale per il senato della Repubblica, nuove sanzioni a carico di coloro che si astengono dal voto, saranno applicabili anche per le elezioni della Camera dei deputati".
Art. 27.
Alle dizioni: "Regno, Assemblea Costituente, Costituente, Segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente", usate negli articoli del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono rispettivamente sostituite le seguenti: "Repubblica, Camera dei Deputati, Camera, Segreteria della Camera dei Deputati".
Art. 28.
Il Governo della Repubblica e' autorizzate a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, e quelle della. presente legge.
Art. 29.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 gennaio 1948
DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Tabelle
TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI ED ASSEGNAZIONI DEI SEGGI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER IL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VAL D'AOSTA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
RETRO DELLA SCHEDA DI CUI AGLI ALLEGATI B E C
Parte di provvedimento in formato grafico
CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI ED ASSEGNAZIONI DEI SEGGI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER IL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VAL D'AOSTA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
RETRO DELLA SCHEDA DI CUI AGLI ALLEGATI B E C
Parte di provvedimento in formato grafico