Approvazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 9 luglio 1947.
Preambolo
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di amicizia e relazioni generali concluso a Roma il 9 luglio 1947 tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore conformemente all'art. 6 del Trattato suddetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1947
DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - GRASSI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Trattato-art. I
Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine
Il Capo provvisorio della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica delle Filippine, desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia e di buona intesi che felicemente esistono tra i due Paesi hanno deciso di concludere a tale scopo un Trattato di amicizia e di relazioni generali ed hanno nominato come loro rispettivi Plenipotenziari:
Il Capo provvisorio della Repubblica italiana:
Sua Eccellenza il Conte Carlo SFORZA, Ministro per gli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica delle Filippine:
Sua Eccellenza Elpidio QUIRINO, Vice Presidente della Repubblica delle Filippine e Ministro degli affari esteri;
i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto gli articoli seguenti:
Articolo I
Tra l'Italia e le Filippine vi sara' pace costante e perpetua amicizia.
Il Capo provvisorio della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica delle Filippine, desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia e di buona intesi che felicemente esistono tra i due Paesi hanno deciso di concludere a tale scopo un Trattato di amicizia e di relazioni generali ed hanno nominato come loro rispettivi Plenipotenziari:
Il Capo provvisorio della Repubblica italiana:
Sua Eccellenza il Conte Carlo SFORZA, Ministro per gli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica delle Filippine:
Sua Eccellenza Elpidio QUIRINO, Vice Presidente della Repubblica delle Filippine e Ministro degli affari esteri;
i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto gli articoli seguenti:
Articolo I
Tra l'Italia e le Filippine vi sara' pace costante e perpetua amicizia.
Trattato-art. II
Articolo II
Ciascuna delle Alte Parti contraenti consente di ricevere i Rappresentanti diplomatici dell'Altra Parte, i quali, graditi e debitamente accreditati, godranno nel territorio dell'Altra Parte i diritti, i privilegi e le immunita' generalmente riconosciuti secondo il diritto e la consuetudine internazionali.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti consente di ricevere i Rappresentanti diplomatici dell'Altra Parte, i quali, graditi e debitamente accreditati, godranno nel territorio dell'Altra Parte i diritti, i privilegi e le immunita' generalmente riconosciuti secondo il diritto e la consuetudine internazionali.
Trattato-art. III
Articolo III
Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facolta' di nominare Rappresentanti consolari graditi all'Altra Parte per risiedere nel territorio di questa, nelle localita' designate di comune accordo.
Tali Rappresentanti consolari saranno debitamente muniti di exequatur, o ai altra autorizzazione equipollente, prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni. Essi godranno a condizioni di reciprocita', nel territorio dell'Altra Parte contraente, i diritti, i privilegi e le immunita' che sono o saranno accordati ai Rappresentanti consolari della nazione piu' favorita.
Le Alte Parti contraenti convengono di negoziare, al piu' presto possibile, una Convenzione relativa ad una piu' estesa regolamentazione delle immunita' e delle funzioni dei rispettivi Ufficiali consolari.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facolta' di nominare Rappresentanti consolari graditi all'Altra Parte per risiedere nel territorio di questa, nelle localita' designate di comune accordo.
Tali Rappresentanti consolari saranno debitamente muniti di exequatur, o ai altra autorizzazione equipollente, prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni. Essi godranno a condizioni di reciprocita', nel territorio dell'Altra Parte contraente, i diritti, i privilegi e le immunita' che sono o saranno accordati ai Rappresentanti consolari della nazione piu' favorita.
Le Alte Parti contraenti convengono di negoziare, al piu' presto possibile, una Convenzione relativa ad una piu' estesa regolamentazione delle immunita' e delle funzioni dei rispettivi Ufficiali consolari.
Trattato-art. IV
Articolo IV
In attesa della conclusione di un Trattato di stabilimento, navigazione e commercio, ciascuna delle Alte l'arti, contraenti accordera' ai cittadini dell'Altra Parte; nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, il diritto di acquistare, possedere e disporre qualunque genere di beni mobili od immobili come pure la liberta' di risiedere, viaggiare ed esercitare il commercio o l'industria.
In attesa della conclusione di un Trattato di stabilimento, navigazione e commercio, ciascuna delle Alte l'arti, contraenti accordera' ai cittadini dell'Altra Parte; nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, il diritto di acquistare, possedere e disporre qualunque genere di beni mobili od immobili come pure la liberta' di risiedere, viaggiare ed esercitare il commercio o l'industria.
Trattato-art. V
Articolo V
Qualunque controversia che sorgesse tra le Alte Parti contraenti sara' regolata con mezzi pacifici, e, qualora non fosse possibile regolarla per mezzo di negoziati, le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere come obbligatoria, ipso facto e senza una speciale convenzione, la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia in conformita' dell'art. 36, paragrafo 2 dello Statuto della Corte.
Questa disposizione non si applichera' alle controversie per le quali le Parti converranno di ricorrere ad un'altra forma di regolamento pacifico.
Qualunque controversia che sorgesse tra le Alte Parti contraenti sara' regolata con mezzi pacifici, e, qualora non fosse possibile regolarla per mezzo di negoziati, le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere come obbligatoria, ipso facto e senza una speciale convenzione, la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia in conformita' dell'art. 36, paragrafo 2 dello Statuto della Corte.
Questa disposizione non si applichera' alle controversie per le quali le Parti converranno di ricorrere ad un'altra forma di regolamento pacifico.
Trattato-art. VI
Articolo VI
Il presente Trattato sara' ratificato secondo le norme previste nella Costituzione di ciascuna delle Alte Parti contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Manila appena possibile.
Esso entrera' in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e restera' in vigore fino allo spirare di un anno dalla data in cui una delle Alte Parti contraenti avra' notificato all'altra la sua intenzione di denunciarlo.
In attesa della definitiva ratifica del presente Trattato, le Alte Parti contraenti convengono di applicare le disposizioni di esso come modus vivendi, per il regolamento delle loro relazioni dalla data della sua firma.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma il 9 luglio millenovecentoquarantasette, in doppio esemplare nelle lingue italiana e inglese, ambedue facenti fede.
Per l'Italia Per le Filippine
CARLO SFORZA ELPIDIO DUIBINO
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Treaty of frlendshlp and general relatioions between the italian Republiic and the Republic of the Philippines
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente Trattato sara' ratificato secondo le norme previste nella Costituzione di ciascuna delle Alte Parti contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Manila appena possibile.
Esso entrera' in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e restera' in vigore fino allo spirare di un anno dalla data in cui una delle Alte Parti contraenti avra' notificato all'altra la sua intenzione di denunciarlo.
In attesa della definitiva ratifica del presente Trattato, le Alte Parti contraenti convengono di applicare le disposizioni di esso come modus vivendi, per il regolamento delle loro relazioni dalla data della sua firma.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma il 9 luglio millenovecentoquarantasette, in doppio esemplare nelle lingue italiana e inglese, ambedue facenti fede.
Per l'Italia Per le Filippine
CARLO SFORZA ELPIDIO DUIBINO
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Treaty of frlendshlp and general relatioions between the italian Republiic and the Republic of the Philippines
Parte di provvedimento in formato grafico