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Disciplina della raccolta e del commercio della digitale. (042U1421)

Art. 1.



Le date d'inizio e di fine della raccolta delle foglie di digitale (Digitalis purpurea L.) che segnano il periodo di «tempo balsamico», sono annualmente stabilite, per le diverse zone, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentiti l'esperto erborista provinciale ed un farmacologo. Tali date sono rese pubbliche a cura dei Comuni interessati.

Fuori del periodo suddetto la raccolta e' vietata.