Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli Istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche Amministrazioni e dei privati. (042U0971)
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354 COME MODIFICATA DAL D.L. 14 GIUGNO 1993, N. 187, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 AGOSTO 1993, N. 296))